L’Ordine è un ente amministrativo di diritto pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale.
Sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute, è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.
Le norme di riferimento Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233/13 settembre 1946 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 221/5 aprile 1950, sono state integrate da nuove disposizioni con la legge sul riordino della disciplina degli Ordini e delle professioni sanitarie dell'11 gennaio 2018/Art.4.
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 233
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 221
(GU n.112 del 16-05-1950 - Suppl. Ordinario)
Decreto della Ragioneria Generale dello Stato del 26 gennaio 2016
Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017
Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.148
Decreto 08 febbraio 2019 Art.3
LEGGE 20 novembre 2017, n. 167
4 - Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie